Personale escluso dall’obbligo di identificazione
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 28 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -serie generale- n. 225 del 25.9.2010, sono state determinate talune categorie di dipendenti pubblici esenti all’obbligo di identificazione di cui all’art. 55 – novies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, come introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.
Nello specifico sono esclusi dall’ obbligo sopraindicato:
• i dipendenti del Ministero degli affari esteri individuati con provvedimento del direttore generale competente, nell’ambito del personale operante all’estero, in sedi soggette a particolari rischi legati alla specifica situazione ambientale;
• i dipendenti dell’Agenzia delle dogane che svolgono attività di polizia giudiziaria su delega della competente autorità, nonché quello assegnato agli uffici antifrode, sia centrale che territoriali, ad eccezione dei dirigenti, del personale in servizio presso la segreteria e dei funzionari preposti alla trattazione delle domande di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
• il personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno in servizio presso gli uffici di polizia, allorché svolga la propria attività unitamente agli operatori di polizia ed in settori a contatto con il pubblico.